1. Cenni generali
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture e prestazioni della BMB Handels GmbH [~ s.r.l.], FN 321195x (detta brevemente “BMB”).
Il rapporto commerciale soggiace esclusivamente alla legge austriaca.
L’inefficacia di singole parti delle presenti condizioni generali di vendita non inficia la validità delle disposizioni rimanenti. Le condizioni inefficaci saranno sostituite da quelle disposizioni legali che si avvicinano di più allo scopo economico della condizione inefficace.

2. Offerte, prezzo e spese di spedizioni
Tutte le offerte sono senza impegno; i preventivi di spesa non sono vincolanti.
BMB ha il diritto di determinare quantità minime d’acquisto.
Il calcolo del prezzo avviene in Euro (€). Nei prezzi non sono contenute l’IVA legale di volta in volta prevista né eventuali dogane. I prezzi s’intendono franco stabilimento, ivi compreso l’imballaggio, ad eccezione di prodotti sensibili e quelli il cui imballaggio sia dispendioso, quando l’imballaggio viene messo in conto separatamente, e al netto delle spese di spedizione. Le spese di spedizione andranno a carico del committente/acquirente. Se l’acquirente/committente dovesse richiedere la “consegna a grande velocità”, dovrà indicarlo nell’ordine, e le spese maggiorate andranno altresì a spese del committente/acquirente.
In caso di alterazione essenziale delle circostanze, e in particolare dei salari, spedizioni, spese di assicurazione, dogane ed altre tasse, BMB si riserva di mettere in conto i prezzi di volta in volta validi il giorno della consegna. Qualora durante la decorrenza del presente contratto dovesse verificarsi una svalutazione monetaria, BMB sarà in diritto di procedere ad un aumento corrispondente, per la quantità di merce non ancora consegnata. Se l’acquirente è contrario, BMB sarà in diritto di recedere dal contratto.
La documentazione relativa alle progettazioni, quali illustrazioni, abbozzi, disegni, elenchi spese ecc. saranno vincolanti soltanto qualora ciò venga espressamente dichiarato per iscritto. I diritti di proprietà e d’autore dei documenti inerenti all’attuazione di un ordine rimarranno presso BMB. Questi documenti non potranno essere rivelati a terzi e a richiesta dovranno essere restituiti da BMB.
BMB non ha l’obbligo di verificare la correttezza e completezza dei documenti consegnatile dal committente/acquirente.

3. Stipula del contratto e oggetto del contratto
La portata e il contenuto del rapporto contrattuale saranno determinati da BMB, sotto forma di una conferma d’ordine scritta. Eventuali pattuizioni accessorie saranno invalide.
Qualora, nel corso dei lavori di progettazione, dovesse emergere che l’ordine richiede modifiche o ampliamenti per motivi tecnici o economici, BMB sarà in diritto di eseguire il contratto nella portata di cui, in base alla sua discrezione professionale, potrà ritenere che sia nell’interesse del committente/acquirente. Per una portata dell’ordine che va oltre a ciò, dovrà essere richiesto il consenso scritto del committente/acquirente. Qualora il committente/acquirente non dovesse accettare una tale modifica dell’ordine, BMB sarà in diritto di mettere in conto i lavori fin lì eseguiti e di rifiutare l’ulteriore attuazione dell’ordine.

4. Consegna
Le scadenze e i termini di consegna non sono vincolanti per principio. Quando sia stato pattuito un termine di consegna vincolante, lo stesso inizierà a decorrere con l’invio della conferma d’ordine scritta, comunque non prima dell’arrivo di tutti i documenti o materiali, dei chiarimenti di tutte le questioni tecniche da fornirsi dal committente/acquirente, e non prima dell’arrivo di un eventuale pagamento. Il termine di consegna sarà rispettato quando sarà denunciato al committente/acquirente l’ultimazione e/o l’invio imminente.
Eventuali diritti al risarcimento del danno per consegna ritardata non potranno essere fatti valere, a meno che non sia imputabile a BMB il dolo o la colpa grave.
Guerra, scioperi, serrate, disturbi dell’azienda e del traffico, danni da incendio e disposizioni ufficiali o altri casi di forza maggiore che impediscono la spedizione della merce esonerano BMB dall’obbligo di consegna per la durata del disturbo, e/o il termine di consegna sarà rinviato in tali casi. Il termine di consegna sarà rinviato anche qualora il committente/acquirente sia in ritardo con i doveri che gli incombono, p. es. con la consegna di documenti ed altri tipi di collaborazione.
Qualora la presa in consegna delle merci sia rinviata per motivi non imputabili a BMB, le ragionevoli spese di custodia saranno messe in conto al committente a un mese dall’avviso dell’ultimazione.

5. Spedizione
BMB si riserva la scelta della via di spedizione e del tipo di spedizione. Il committente/acquirente si accolla il rischi del trasporto secondo le disposizioni legali generali, ivi compresi i rischi di rottura e perdita durante il trasporto.

6. Condizioni di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire in osservanza delle condizioni di pagamento indicate sulla fattura. In caso di ritardo s’intenderà pattuito il 12% d’interessi di mora. In caso di pattuizione di pagamenti rateali, il ritardo di una sola rata avrà per conseguenza la scadenza dal beneficio del termine. Il pagamento sarà considerato arrivato soltanto quando BMB potrà disporre dell’importo fatturato. Eventuali spese d’ingiunzione andranno a carico del committente/acquirente.
Eventuali diritti di ritenzione e di compensazione spetteranno al committente/acquirente soltanto qualora tali diritti siano riconosciuti o accertati in maniera definitiva.
Se, a richiesta del committente/acquirente, la prestazione contrattuale viene messa in conto ad una persona terza, il committente/acquirente sarà ciononostante responsabile in solido nei confronti di BMB dell’importo fatturato.

7. Riserva di proprietà
Tutte le forniture di merce saranno considerate di proprietà di BMB fino al pagamento completo del prezzo d’acquisto. Il committente/acquirente ha il diritto di rivendere le merci nell’ambito dello svolgimento normale dei suoi affari. Il committente/acquirente cederà a BMB i suoi diritti derivanti dalla rivendita delle merci. Tale cessione dovrà essere comunicata per iscritto a richiesta del debitore del committente/acquirente. Il committente/acquirente avrà l’obbligo di consegnare a BMB tutti i documenti relativi al recupero del credito. Si dovrà informare BMB immediatamente di un eventuale pignoramento o altro sequestro da parte di terzi.
Il committente/acquirente ha l’obbligo di assicurare i prodotti forniti contro qualsiasi danno. I suoi crediti derivanti dai contratti d’assicurazione li cederà a BMB.
Il committente/acquirente risponderà di tutti i pregiudizi cagionati a BMB nell’ambito dell’attuazione della riserva di proprietà.

8. Passaggio del rischio
Il rischio inerente alla cosa fornita e/o trasformata passerà al committente/acquirente con la mora dello stesso. Il committente/acquirente sarà considerato essere in mora con la presa in consegna qualora, entro tre settimane dopo avere ricevuto l’avviso dell’avvenuta ultimazione o la fattura, non ritiri le merci dall’appaltatore o da un luogo da questi indicato. Se la cosa non viene ritirata dal committente/acquirente entro questo termine, BMB avrà il diritto di procedere alla vendita autonoma. Ulteriori diritti al risarcimento del danno in capo a BMB saranno considerati riservati. La mora del committente/acquirente si avrà anche qualora non consegni tempestivamente a BMB le parti necessarie la cui consegna ha promesso.

9. Garanzia
Se l’oggetto della fornitura o della prestazione è affetto da vizi, BMB avrà il diritto o di riparare il danno o di procedere ad una fornitura sostitutiva. Se il tentativo di miglioria dovesse essere vano e se BMB non intendesse prestare la sostituzione, il committente/acquirente potrà richiedere la redibizione o la riduzione del prezzo. Tutti gli ulteriori diritti al risarcimento del danno in capo al committente/acquirente saranno esclusi, a meno che non sia imputabile a BMB o al suo ausiliare il dolo o la colpa grave.
In caso di un negozio giuridico concluso da imprenditori da entrambi i lati, il periodo di garanzia sarà di 6 mesi, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 922 e ss. ABGB [= codice civile austriaco]. Per far valere i diritti alla garanzia è condizione preliminare
•     che il difetto venga immediatamente e per iscritto comunicato a BMB;
•     che il committente/acquirente abbia rispettato tutte le condizioni impartite da BMB in relazione all’oggetto contrattuale
(regole di manutenzione, ecc.);
•     che non siano stati attuati lavori di miglioria senza l’assenso di BMB;
•     che il committente/acquirente abbia rispettato gli obblighi contrattuali che gli incombono.

Inoltre BMB non si accolla nessuna garanzia per eventuali difetti che non le siano imputabili, in particolare cagionati da:
•     uso improprio da parte del committente/acquirente o di terzi;
•     forza maggiore, danni elementari, danni da acqua, incendio, caduta, ecc.;
•     montaggio di parti di provenienza estranea;
•     non rispetto delle regole relative alla cura e alla manutenzione del prodotto fornito;
•     guasto delle installazioni e dei dispositivi di sua proprietà.
In caso di negozi riferiti ad imprese dovranno essere rispettate inoltre le regole di cui all’art. 377 UGB [= codice di commercio austriaco].

10. Foro competente e luogo d’adempimento
Luogo d’adempimento è 2372 Gießhübl. Si pattuisce la competenza del Tribunale competente per materia e per territorio di 2372 Gießhübl per eventuali controversie giuridiche derivanti dal presente contratto.

11. Trattamento dei dati
Il committente/acquirente acconsente espressamente a che i dati riferiti a persone e ditte, relativi a tutti i clienti, vengano immagazzinati e trattati da BMB con mezzi di trattamento elettronico dei dati.